• Collegamento a LinkedIn
Telefono: 02 36 52 29 61 | info@studio-pandolfini.it
Studio Legale Franchisee Milano
  • HOME
  • LO STUDIO
    • Chi Siamo
  • SERVIZI
    • Consulenza legale preventiva per valutazione proposta affiliazione
    • Assistenza legale stragiudiziale nel rapporto con il franchisor
    • Contenzioso con il franchisor
    • Consulenza in video conferenza (da remoto)
  • RISORSE
    • Video
    • Iscrizione alla Newsletter
  • BLOG
  • TESTIMONIANZE
  • FAQ
  • CONTATTI
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
Franchising defining exclusive territory rights

Il patto di non concorrenza post-contrattuale nel franchising

4 Agosto 2021/in Contratti commerciali, Franchise, News

Con il patto di non concorrenza post contrattuale il franchisee è obbligato a non svolgere attività in concorrenza con quella esercitata dal franchisor, per un certo periodo di tempo dopo il termine del contratto di franchising, a prescindere dal fatto che si tratti di concorrenza sleale o meno. La funzione principale di tale patto è quella di tutelare la reputazione e l’identità comune della rete in franchising, impedendo che il know-how e l’assistenza prestata dal franchisor vadano a vantaggio dei concorrenti. Tuttavia, esso serve spesso anche come deterrente nei confronti di una estinzione anticipata del contratto da parte del franchisee, o quale “arma” per convincere il franchisee a rinnovare il contratto, una volta giunto a scadenza. Il patto di non concorrenza post-contrattuale è soggetto alla normativa antitrust europea, la quale prevede precisi requisiti e limiti di validità. In caso di inadempienza a tale patto, il franchisor può chiedere in via cautelare urgente la cessazione dell’attività del franchisee, oltre al risarcimento dei danni. Tale patto può quindi essere molto rischioso per gli affiliati e deve essere attentamente esaminato e valutato con la consulenza di un legale esperto in franchising.

Indice

1.Cos’è il patto di non concorrenza post-contrattuale?

Durante il contratto di franchising, l’affiliato è sempre tenuto a non svolgere attività in concorrenza con quella esercitata dal franchisor, o più in generale con quella oggetto della rete in franchising. Tale pattuizione è sempre presente nei contratti di franchising, e in ogni caso, anche qualora fosse assente, l’affiliato non potrebbe comunque svolgere un’altra attività “parallela” a quella che svolge nella rete, poiché ciò sarebbe in contrasto con la finalità del franchising, a prescindere da eventuali atti di concorrenza sleale.

Ma il patto di non concorrenza può essere riferito anche al periodo di tempo successivo allo scioglimento del contratto di franchising: in questo secondo caso si ha appunto il patto di non concorrenza post contrattuale. Con tale patto il franchisee è obbligato a non svolgere attività in concorrenza con quella esercitata dal franchisor, per un certo periodo di tempo dopo il termine del contratto di franchising.

In linea generale, una volta che un contratto di franchising è cessato, per qualsiasi motivo (scadenza naturale, recesso, risoluzione etc.) tutti gli obblighi contrattuali cui era tenuto l’affiliato a loro volta cessano, con alcune eccezioni di solito previste nel contratto stesso (ad esempio gli obblighi di riservatezza). Anche l’obbligo dell’affiliato di non esercitare attività concorrenziale con l’affiliante dunque cessa, a meno che, appunto, nel contratto non sia previsto che tale obbligo prosegua per un certo periodo anche dopo la cessazione del contratto.

Per effetto dell’obbligo di non concorrenza post-contrattuale, dunque, il franchisee non può esercitare attività in concorrenza con quella esercitata nell’ambito del contratto di franchising, a prescindere dal fatto che si tratti di concorrenza sleale o meno. In altri termini, anche se l’attività concorrenziale è svolta dall’affiliato dopo la cessazione del contratto con mezzi leciti (e quindi non si tratta di concorrenza sleale) il patto in questione vieta comunque al franchisee di svolgere tale attività.

Per tale motivo, tale patto deve essere molto attentamente esaminato e valutato dal franchisee prima di sottoscrivere un contratto di franchising (cioè in sede di valutazione della proposta di affiliazione), con la consulenza di un legale esperto in franchising.

2. A cosa serve il patto di non concorrenza post-contrattuale?

Come è noto, il franchising si caratterizza essenzialmente per la trasmissione dal franchisor al franchisee di un complesso di facoltà e diritti (il c.d. franchise package), tra i quali principalmente il know-how. E’ quindi essenziale per il franchisor proteggere e tutelare tale patrimonio di informazioni, non soltanto durante il contratto, ma anche (e soprattutto) dopo il termine del contratto stesso.

La funzione principale del patto di non concorrenza post-contrattuale è appunto quella di tutelare la reputazione e l’identità comune della rete, e di impedire che il know how e l’assistenza prestata dal franchisor vadano a vantaggio dei concorrenti.

In particolare, tale patto serve al franchisor per evitare che il franchisee, dopo la fine del contratto, riacquistando la possibilità di gestire in modo autonomo la propria impresa, eventualmente anche nello stesso ramo commerciale e nella stessa zona in cui operava durante il rapporto di franchising, sottragga all’ex affiliante la clientela con la quale aveva avuto contatti in precedenza, o comunque sfrutti le conoscenze e l’esperienza acquisita nell’ambito della rete in franchising a suo vantaggio, danneggiando conseguentemente il franchisor e l’intera rete.

Tuttavia, frequentemente l’obbligo di non concorrenza post contrattuale ha anche un’altra finalità, indiretta (ma in realtà forse ancor più rilevante); esso serve anche come deterrente nei confronti di una estinzione anticipata del contratto da parte del franchisee, o quale “arma” per convincere il franchisee a rinnovare il contratto, una volta giunto a scadenza.

Infatti il franchisee, sapendo di non poter (legittimamente) esercitare la stessa attività che svolgeva nella rete per un certo periodo di tempo dopo il termine del rapporto con il franchisor, è disincentivato a fuoriuscire dalla rete, e, al contrario, incentivato a rimanervi, magari rinnovando il contratto; ciò soprattutto se ha effettuato elevati investimenti, o non ha possibilità di esercitare attività diverse da quelle svolte quando era parte della rete.

Per tale motivo, il patto di non concorrenza post-contrattuale può essere molto rischioso per l’affiliato, che dunque deve esserne consapevole prima di firmare il contratto di franchising, ricorrendo alla consulenza di un legale esperto in franchising.

3.Quali sono i limiti di validità di un patto di non concorrenza post-contrattuale?

Come l’esclusiva, anche il patto di non concorrenza non è un elemento essenziale del contratto di franchising, cioè non è automaticamente inserito nel contratto, e quindi deve essere espressamente previsto nel contratto per essere operante tra le parti.

Diversamente da quanto spesso si ritiene, non è richiesto per la validità di un patto di non concorrenza il pagamento di un corrispettivo in favore del franchisee. Il che naturalmente non vieta che, nell’economia generale del contratto di franchising, si tenga conto di tale patto, ad esempio in relazione all’esclusiva o alle royalties che devono essere corrisposte dal franchisee.

E’ invece richiesta per la validità del patto la specifica sottoscrizione da parte dell’affiliato, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, trattandosi di clausola vessatoria inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte dal franchisor.

Il patto di non concorrenza è regolato dall’art. 2596 del Codice civile, il quale prevede che esso può avere una durata massima di cinque anni e deve essere circoscritto ad una determinata zona o a una specifica attività. Tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente l’art. 2596 c.c. non si applica agli accordi tra soggetti che operano a diversi livelli della linea concorrenziale (c.d. accordi verticali), come appunto accade nel franchising. Di conseguenza, un patto di non concorrenza inserito in un contratto di franchising non è soggetto ai limiti previsti dall’art. 2596 C.c..

Ciò tuttavia non significa che le parti (e in particolare il franchisor) sono libere di disciplinare il patto di non concorrenza nel contratto come preferiscono. Poiché infatti tale pattuizione produce l’effetto di comprimere la libertà di iniziativa economica dei contraenti, essa è soggetta alla normativa antitrust europea.

Il Regolamento CE n. 330/2010, prevede infatti che un patto di non concorrenza post-contrattuale è valido solo se:

  • è necessario per la protezione del know how del franchisor;
  • si riferisce a beni o servizi in concorrenza con quelli oggetto del contratto di franchising;
  • è limitato alla zona in cui il franchisee ha operato durante il contratto;
  • non ha durata superiore a un anno dopo il termine del contratto.

4.Il contenzioso derivante dai patti di non concorrenza post-contrattuali

I patti di non concorrenza post-contrattuali sono spesso fonte di contenzioso, in quanto l’affiliato – che spesso non si era reso conto dell’esistenza di tale obbligo al momento della sottoscrizione del contratto – si ritrova, al termine del rapporto, privato della possibilità di esercitare l’attività che svolgeva in precedenza quando era parte della rete, magari l’unica che è in grado di svolgere o per la quale ha sostenuto ingenti investimenti; per tale ragione, l’affiliato cerca di contestare la validità del patto, in modo da non essere troppo danneggiato.

Se il patto di non concorrenza post-contrattuale è valido (cioè è stato inserito nel contratto rispettando i requisiti sopra indicati), qualora l’affiliato eserciti attività in concorrenza dopo lo scioglimento del contratto il franchisor può tutelare efficacemente i propri interessi promuovendo un ricorso d’urgenza i sensi dell’art. 700 c.p.c., con il quale può essere ottenuto dall’Autorità Giudiziaria, in tempi rapidi, un provvedimento inibitorio, cioè un ordine all’ex affiliato di cessare l’attività concorrenziale dallo stesso effettuata.

Inoltre, il franchisor può ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’attività in concorrenza esercitata dall’ex franchisee. Tale risarcimento (per ottenere il quale occorre invece una causa ordinaria, con i relativi tempi lunghi), essere notevolmente facilitato, dal punto di vista quantitativo, dall’inserimento nel contratto di un’apposita clausola penale, ricollegata alla violazione dell’obbligo di non concorrenza.

Occorre evidenziare che generalmente i patti di non concorrenza post contrattuale vengono redatti in modo da coprire anche le attività concorrenziali che l’affiliato possa eventualmente svolgere anche indirettamente (oltre che direttamente). In questi casi, l’affiliato non può esercitare attività in concorrenza non solo direttamente (cioè in prima persona) ma neppure avvalendosi di soggetti che siano comunque collegati alla sua persona (ad esempio società in cui sia socio o svolga attività lavorativa, soggetti a cui sia legato da rapporti familiari, etc.).

E’ quindi indispensabile in questi casi valutare quali possano essere gli effettivi rischi per l’affiliato in caso di inadempienza ad un patto di non concorrenza post contrattuale, rivolgendosi ad uno studio legale specializzato in franchising.

 

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato Legale Franchisee

Per leggere ulteriori articoli di approfondimento, visitate il nostro blog.


Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate  non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in  alcun modo considerarsi come sostitutivo  di una consulenza legale specifica.

Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su Pinterest
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
https://legalefranchisee.it/wp-content/uploads/2021/08/Franchising-defining-exclusive-territory-rights.png 451 681 Valerio Pandolfini https://legalefranchisee.it/wp-content/uploads/2020/12/legalefranchisee-pandolfini-logo.png Valerio Pandolfini2021-08-04 10:32:292022-11-23 11:39:57Il patto di non concorrenza post-contrattuale nel franchising

Autore dei contenuti

Avv. Valerio Pandolfini
CONTATTA LO STUDIO

Consulenza in video conferenza (da remoto)

Se desiderate una consulenza potete anche usufruire del nostro servizio di consulenza da remoto, in video conferenza.

Per maggiori informazioni su questo servizio, cliccate QUI oppure CONTATTATECI

Ultimi articoli

  • Franchising le cose da sapere prima di firmare il contratto per evitare rischi
    Franchising: le cose da sapere prima di firmare il contratto per evitare rischi25 Gennaio 2022 - 11:08
  • franchising prevenire rischi
    I rischi legali degli affiliati nel franchising: quali sono e come prevenirli3 Gennaio 2022 - 11:30
  • Abuso di dipendenza economica e franchising
    Abuso di dipendenza economica e franchising: l’AGCM apre una procedura contro Mc. Donald’s21 Dicembre 2021 - 14:15
  • recupero crediti aziendale
    Fare causa al franchisor: come, quando e perché5 Agosto 2021 - 11:10
  • investment protection
    Franchising: entry fees, royalties, prezzi di acquisto5 Agosto 2021 - 11:09

Cerca nel sito

Search Search
Iscriviti alla Newsletter

Per ulteriori informazioni e per fissare un primo colloquio telefonico o incontro conoscitivo senza impegno, potete:

Chiamarci adesso

al numero 02 36 52 29 61

Inviarci una mail a

info@studio-pandolfini.it

oppure compilare il form

per essere ricontattati

Autorizzo il titolare del trattamento all’utilizzo dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative alla presente richiesta di contatto in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy  Privacy Policy

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano i termini di servizio di Google Privacy Policy e Termini di servizio.

Questo modulo di contatto è disattivato perché l’utente ha rifiutato di accettare il servizio Google reCaptcha, necessario per convalidare i messaggi inviati dal modulo.
Consulenza Legale Franchisee è una divisione di Studio Legale Avvocato Pandolfini | P.IVA 04848740967 | C.F. PNDVLR64M04D612F | Polizza Generali INA-Assitalia n. 764104068 | Polizza Elite Insurance n. 2015/R/130223
Mail: info@studio-pandolfini.it | Telefono: 02 36 52 29 61 | Privacy Policy | Cookie Policy | Consenso Cookie | Web Design by: Alkimedia, Realizzazione siti web
Collegamento a: L’esclusiva nel franchising: profili legali Collegamento a: L’esclusiva nel franchising: profili legali L’esclusiva nel franchising: profili legalipatto di non concorrenza contratto di agenzia Collegamento a: Contratti di franchising: la durata e il recesso Collegamento a: Contratti di franchising: la durata e il recesso foto 4Contratti di franchising: la durata e il recesso
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti o tecnologie simili per scopi tecnici e, previo tuo consenso, per altri finalità come specificato nella Cookie Policy. Puoi acconsentire all'uso di tali tecnologie utilizzando il pulsante "Accetta tutti" o negare e chiudere l'avviso utilizzando il pulsante "Rifiuta tutti". Puoi liberamente dare, negare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento cliccando su "Consenso Cookie" in fondo alla pagina. Impostazioni

Rifiuta tutti Accetta tutti
Consenso Cookie

Panoramica Privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web.
Come specificato nella Privacy Policy e nella Cookie Policy, di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in modo anonimo.
CookieDurataDescrizione
_GRECAPTCHA5 months 27 daysThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.  
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Analytics
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.
CookieDurataDescrizione
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat_UA-154928096-11 minuteA variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.
_gcl_au3 monthsProvided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
CONSENT2 yearsYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
Advertisement
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tracciano i visitatori attraverso i siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
CookieDurataDescrizione
test_cookie15 minutesThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
Save & Accept