• Collegamento a LinkedIn
Telefono: 02 36 52 29 61 | info@studio-pandolfini.it
Studio Legale Franchisee Milano
  • HOME
  • LO STUDIO
    • Chi Siamo
  • SERVIZI
    • Consulenza legale preventiva per valutazione proposta affiliazione
    • Assistenza legale stragiudiziale nel rapporto con il franchisor
    • Contenzioso con il franchisor
    • Consulenza in video conferenza (da remoto)
  • RISORSE
    • Video
    • Iscrizione alla Newsletter
  • BLOG
  • TESTIMONIANZE
  • FAQ
  • CONTATTI
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
foto 4

Contratti di franchising: la durata e il recesso

4 Agosto 2021/in Contratti commerciali, Franchise, News

I contratti di franchising sono generalmente stipulati a tempo determinato, cioè con la previsione di una determinata scadenza temporale, decorsa il quale il contratto cessa. La L. n. 129/2004 prevede che l’affiliante deve comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. Al di là di questa previsione, la durata del contratto di franchising è rimessa alla libertà contrattuale delle parti, anche in ordine all’eventuale rinnovo. A tal proposito, una volta che il periodo di durata inziale del contratto di franchising termina, possono darsi varie ipotesi, a seconda della formulazione della relativa clausola nel contratto. Nei contratti di franchising a tempo determinato le parti non possono recedere liberamente (cioè porre fine al contrato anticipatamente con un mero atto di volontà), salvo che tale possibilità sia espressamente prevista nel contratto. I contratti di franchising di solito non contemplano la facoltà di recedere anticipatamente per il franchisee, oppure prevedono la possibilità dell’affiliato di recedere subordinatamente al ricorrere di determinate condizioni. Qualora l’affiliato intenda recedere anticipatamente dal contratto, pur in mancanza di presupposti previsti dal contratto stesso, è necessario che lo stesso possa disporre di una valida consulenza legale,  per evitare di incorrere vin responsabilità anche pesanti nei confronti del franchisor.

Indice

1. La durata dei contratti di franchising prevista dalla L. n. 129/2004

I contratti di franchising sono generalmente stipulati a tempo determinato, cioè con la previsione di una determinata scadenza temporale, decorsa il quale il contratto cessa.

La durata del contratto di franchising non è interamente rimessa alla libertà contrattuale delle parti. L’art. 3, 3° comma della L. n. 129/2004 prevede infatti che l’affiliante deve comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni.

La norma predetermina quindi la durata minima del contratto di franchising, allo scopo di riequilibrare la disparità di potere contrattuale che può manifestarsi nella fase successiva alla stipulazione del contratto di franchising, ovviando, in particolare, al pericolo che il franchisee, per il fatto di avere effettuato investimenti nella fase iniziale del rapporto, accetti condizioni contrattuali gravose da parte del franchisor, il quale minacci di porre termine anticipatamente al contratto (attraverso l’esercizio del diritto di recesso), o di non rinnovare il contratto stesso.

La norma fissa una determinata minima del contratto (che non può essere inferiore a 3 anni), ma al contempo stabilisce che il contratto deve avere comunque una durata sufficiente per ammortizzare gli investimenti del franchisee. La determinazione dell’effettiva durata minima del contratto di franchising non è quindi stabilita dalla legge, qualora l’ammortamento degli investimenti richieda un tempo superiore a tre anni; il che si verifica abbastanza frequentemente (si pensi ad esempio, al franchising alberghiero, in cui l’ammortamento non si realizza generalmente prima di 5 anni).

Cosa accade qualora le parti abbiano previsto un termine di durata del contratto inferiore a tre anni, o comunque un termine inferiore a quello sufficiente per l’ammortamento degli investimenti effettuati dal franchisee?

Poiché l’art. 3, 3° comma della L. n. 129/2004 è una norma imperativa, deve ritenersi che la violazione della stessa produca la nullità della clausola contraria.

Di conseguenza, qualora il franchisor abbia sospeso l’adempimento del contratto prima del termine necessario all’ammortamento degli investimenti sa parte dell’affiliato, sarà tenuto al risarcimento dei danni in favore di quest’ultimo. Viceversa, qualora si accerti che il termine stabilito contrattualmente era sufficiente all’ammortamento degli investimenti, nessuna responsabilità potrà ricadere sul franchisor, dato che il contratto è in tal caso legittimamente cessato per scadenza del termine.

2.Il rinnovo del contratto

Stabilire quale sia la durata effettiva di un contratto di franchising è molto importante per l‘affiliato, soprattutto per due aspetti:

  • per determinare se e quando riuscirà a recuperare gli investimenti effettuati, in rapporto al fatturato;
  • per stabilire quando dovrà cessare la sua attività di affiliato nella rete, o addirittura (qualora sia stato inserito nel contratto un patto di non concorrenza post-contrattuale) quando dovrà cessare di svolgere in ogni caso attività concorrente, per almeno 1 anno dopo il termine del contratto.

Una volta che il periodo di durata inziale (di almeno 3 anni, come si è visto) del contratto di franchising termina, possono darsi varie ipotesi, a seconda della formulazione della relativa clausola nel contratto.

In primo luogo, può accadere che nel contratto venga previsto solo il termine di durata iniziale, e  nient’altro. In tal caso, il contratto una volta arrivato a scadenza cessa automaticamente, salvo che le parti si accordino per prorogarne la durata per un certo periodo.

E’ importante evidenziare che, contrariamente a quanto spesso gli affiliati pensano, non vi è alcun diritto dell’affiliato al prolungamento del contratto, qualora nello stesso non sia previsto un meccanismo di rinnovo.

Dunque, in tal caso il franchisor può rinegoziare, alla scadenza, il contenuto del contratto da una posizione di forza, sul presupposto che il franchisee, piuttosto che vedere cessare il contratto e affrontare i rischi e i costi di una nuova attività, sia disposto ad accettare le nuove condizioni del franchisor.

Ciò a meno che il franchisor si sia comportato scorrettamente, chiedendo ad esempio all’affiliato di sostenere alcuni costi poco prima della scadenza del contratto, inducendolo così a fare affidamento in un suo rinnovo (responsabilità comunque difficile da dimostrare).

Può invece accadere che nel contratto sia previsto un rinnovo automatico per un certo periodo o per più periodi (anche illimitati nel tempo), a meno che una delle parti non invii all’altra la disdetta al contratto entro un determinato periodo prima della scadenza, impedendo così il rinnovo. In tal caso, se nessuna delle parti invia all’altra la disdetta, il contratto si rinnova automaticamente, alle stesse condizioni (giuridiche ed economiche) iniziali (a meno che le parti si accordino diversamente).

Spesso tuttavia la possibilità di rinnovo del contratto non è prevista automatica, ma subordinata a determinate condizioni, che devono verificarsi affinché il contratto possa effettivamente essere prolungato quanto alla sua durata.

Ad esempio sono frequenti le clausole che prevedono un termine entro il quale il franchisee deve manifestare la sua volontà di rinnovare il contratto, e la possibilità del franchisor di aderire alla richiesta, pervia valutazione discrezionale o basata sul raggiungimento di determinati parametri (ad esempio il raggiungimento di determinati volumi di vendite), o sulla valutazione circa il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

In tali casi, non solo l’affiliato non può contare su un rinnovo automatico del contratto, ma deve comunque accettare – generalmente con scarsi margini di negoziazione – le nuove condizioni contrattuali proposte dal franchisor. Inoltre, è frequente la previsione dell’obbligo del franchisee di corrispondere al franchisor una determinata fee di rinnovo, di importo generalmente inferiore a quella iniziale.

3.Il recesso

Il recesso è la facoltà di porre termine al contratto anticipatamente rispetto alla scadenza, in virtù della mera volontà di una delle parti, indipendentemente dall’esistenza di un inadempimento a carico dell’altra parte. Il contraente a cui venga attribuita tale facoltà può quindi sciogliere l’accordo semplicemente perché vuole farlo, senza alcuna necessità di giustificare la sua decisione, né di addurre alcuna violazione del contratto a carico della controparte.

Questo tipo di recesso ha una diversa disciplina a seconda che il contratto di franchising sia a tempo indeterminato o a tempo determinato. Nel primo caso, ciascuna delle parti può sempre recedere in qualsiasi momento, anche in mancanza di espressa clausola contrattuale, previo congruo preavviso, in virtù del principio generale che esclude la perpetuità dei vincoli obbligatori.

In generale, la durata minima del periodo di preavviso lasciata all’autonomia delle parti. Tuttavia, la Legge n. 129/2004 sul franchising, prevedendo un periodo di durata minima di 3 anni, esclude indirettamente la possibilità di prevedere contrattualmente la possibilità (quanto meno per il franchisor) di recedere dal contratto prima di tale termine. Pertanto, qualora il franchisor intenda recedere dal contratto, dovrà essere dato al franchisee un preavviso tale da consentirgli l’ammortamento degli investimenti, a pena di illegittimità  del recesso stesso.

Se le parti non hanno previsto il periodo di preavviso, e sorga controversia su tale punto, la congruità di tale periodo stesso sarà valutata dal giudice, in base al canone generale della buona fede contrattuale; in concreto, il giudice valuterà una serie di elementi, come la durata complessiva del rapporto precorso, l’aspettativa della controparte alla continuazione del rapporto, gli eventuali investimenti sostenuti dalla parte che subisce il recesso, l’ammontare dello stock giacente nel magazzino, etc.

In caso di mancato o insufficiente preavviso, il recesso è ugualmente valido ed efficace, ma la parte recedente sarà tenuta al risarcimento del danno in favore dell’altra parte. Qualora a recedere senza congruo preavviso sia il franchisor, il risarcimento in favore del franchisee sarà generalmente costituito dai mancati utili netti che il franchisee avrebbe realizzato durante il periodo di preavviso e dalle spese sostenute dallo stesso per l’organizzazione e la promozione delle vendite in previsione della maggior durata del rapporto (investimenti non recuperabili, stock di prodotti).

Nei contratti a tempo determinato – che come si è detto rappresentano l’ipotesi più frequente nel franchising – invece, le parti non possono recedere liberamente, salvo che tale possibilità sia espressamente prevista nel contratto.

I contratti di franchising di solito non contemplano la facoltà di recedere anticipatamente per il franchisee – perché il franchisor ha interesse che il franchisee rimanga vincolato dal contratto per tutta la durata del contratto di franchising – oppure prevedono la possibilità dell’affiliato di recedere subordinatamente al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio predeterminando i motivi che consentono al franchisee di recedere, o prevedendo determinati limiti temporali per il recesso o il preavviso, o il pagamento di determinati importi da parte dell’affiliato come corrispettivo per il recesso in favore del franchisor).

E’ invece frequente che il franchisor si riservi al possibilità di recedere dal contratto. Anche in tal caso il recesso dovrà comunque consentire la durata minima del contratto prevista dalla legge, in precedenza descritta.

Qualora l’affiliato, per i più diversi motivi (ad esempio economici) intenda recedere anticipatamente dal contratto, pur in mancanza di presupposti previsti dal contratto stesso, è assolutamente necessario che lo stesso possa disporre di una valida consulenza legale, per evitare di incorrere vin responsabilità anche pesanti nei confronti del franchisor. Un recesso ingiustificato da parte dell’affiliato può infatti esporlo al risarcimento del danno in favore del franchisor (danno emergente e lucro cessante).

L’intervento del legale in questa situazione è particolarmente delicato e dovrà essere essenzialmente rivolto al raggiungimento di un accordo con il franchisor per lo scioglimento anticipato consensuale del contratto; tale accordo dovrà essere attentamente redatto in tutti i suoi risvolti (ad esempio con riferimento all’eventuale patto di non concorrenza post contrattuale).

Un caso che si verifica abbastanza spesso è quello in cui, nonostante sia scaduto il termine finale di un contratto di franchising a tempo determinato, le parti proseguano comunque la propria relazione commerciale. In questo caso, il contratto diventa automaticamente a tempo indeterminato, e quindi, come si è visto rima, entrambe le parti possono recedere anche in assenza di previsione contrattuale in tal senso, previo congruo preavviso.

 

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato Legale Franchisee

 

Per leggere ulteriori articoli di approfondimento, visitate il nostro blog.


Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate  non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in  alcun modo considerarsi come sostitutivo  di una consulenza legale specifica.

Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su Pinterest
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
https://legalefranchisee.it/wp-content/uploads/2021/08/foto-4-scaled.jpg 1708 2560 Valerio Pandolfini https://legalefranchisee.it/wp-content/uploads/2020/12/legalefranchisee-pandolfini-logo.png Valerio Pandolfini2021-08-04 10:57:182022-11-23 11:39:16Contratti di franchising: la durata e il recesso

Autore dei contenuti

Avv. Valerio Pandolfini
CONTATTA LO STUDIO

Consulenza in video conferenza (da remoto)

Se desiderate una consulenza potete anche usufruire del nostro servizio di consulenza da remoto, in video conferenza.

Per maggiori informazioni su questo servizio, cliccate QUI oppure CONTATTATECI

Ultimi articoli

  • Franchising le cose da sapere prima di firmare il contratto per evitare rischi
    Franchising: le cose da sapere prima di firmare il contratto per evitare rischi25 Gennaio 2022 - 11:08
  • franchising prevenire rischi
    I rischi legali degli affiliati nel franchising: quali sono e come prevenirli3 Gennaio 2022 - 11:30
  • Abuso di dipendenza economica e franchising
    Abuso di dipendenza economica e franchising: l’AGCM apre una procedura contro Mc. Donald’s21 Dicembre 2021 - 14:15
  • recupero crediti aziendale
    Fare causa al franchisor: come, quando e perché5 Agosto 2021 - 11:10
  • investment protection
    Franchising: entry fees, royalties, prezzi di acquisto5 Agosto 2021 - 11:09

Cerca nel sito

Search Search
Iscriviti alla Newsletter

Per ulteriori informazioni e per fissare un primo colloquio telefonico o incontro conoscitivo senza impegno, potete:

Chiamarci adesso

al numero 02 36 52 29 61

Inviarci una mail a

info@studio-pandolfini.it

oppure compilare il form

per essere ricontattati

Autorizzo il titolare del trattamento all’utilizzo dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative alla presente richiesta di contatto in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy  Privacy Policy

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano i termini di servizio di Google Privacy Policy e Termini di servizio.

Questo modulo di contatto è disattivato perché l’utente ha rifiutato di accettare il servizio Google reCaptcha, necessario per convalidare i messaggi inviati dal modulo.
Consulenza Legale Franchisee è una divisione di Studio Legale Avvocato Pandolfini | P.IVA 04848740967 | C.F. PNDVLR64M04D612F | Polizza Generali INA-Assitalia n. 764104068 | Polizza Elite Insurance n. 2015/R/130223
Mail: info@studio-pandolfini.it | Telefono: 02 36 52 29 61 | Privacy Policy | Cookie Policy | Consenso Cookie | Web Design by: Alkimedia, Realizzazione siti web
Collegamento a: Il patto di non concorrenza post-contrattuale nel franchising Collegamento a: Il patto di non concorrenza post-contrattuale nel franchising Il patto di non concorrenza post-contrattuale nel franchisingFranchising defining exclusive territory rights Collegamento a: Franchising: entry fees, royalties, prezzi di acquisto Collegamento a: Franchising: entry fees, royalties, prezzi di acquisto investment protectionFranchising: entry fees, royalties, prezzi di acquisto
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti o tecnologie simili per scopi tecnici e, previo tuo consenso, per altri finalità come specificato nella Cookie Policy. Puoi acconsentire all'uso di tali tecnologie utilizzando il pulsante "Accetta tutti" o negare e chiudere l'avviso utilizzando il pulsante "Rifiuta tutti". Puoi liberamente dare, negare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento cliccando su "Consenso Cookie" in fondo alla pagina. Impostazioni

Rifiuta tutti Accetta tutti
Consenso Cookie

Panoramica Privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web.
Come specificato nella Privacy Policy e nella Cookie Policy, di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in modo anonimo.
CookieDurataDescrizione
_GRECAPTCHA5 months 27 daysThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.  
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Analytics
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.
CookieDurataDescrizione
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat_UA-154928096-11 minuteA variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.
_gcl_au3 monthsProvided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
CONSENT2 yearsYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
Advertisement
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tracciano i visitatori attraverso i siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
CookieDurataDescrizione
test_cookie15 minutesThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
Salva e accetta