Il DL “Cura Italia” conferma che l’epidemia Coronavirus è causa di esonero da responsabilità
Il Decreto “Cura Italia”
Come abbiamo visto nel precedente articolo, l’epidemia Coronavirus COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi urgenti per il suo contenimento stanno avendo un fortissimo impatto economico su tutte le imprese, ivi incluse quelle operanti nel franchising.
Avevamo altresì segnalato nel precedente articolo che, sotto il profilo giuridico, l’emergenza in atto ha un diretto impatto sugli adempimenti contrattuali all’interno delle reti in franchising, in quanto può rendere impossibile, almeno temporaneamente, l’esecuzione di prestazioni (consegna di merci, prestazione di servizi etc.), o, comunque, può renderli eccessivamente onerosi, ponendosi dunque come causa di esonero di responsabilità.
Le nostre osservazioni sono state pienamente confermate dal recentissimo DL n. 18 del 17 marzo 2020, denominato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. decreto “cura Italia”), il quale, all’art. 91, prevede che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Decreto “Cura Italia” ed esonero da responsabilità
Il Decreto “cura Italia”, pertanto, prende atto della drammatica situazione in cui versa il nostro paese per effetto dell’epidemia e, date le rigorose misure di contenimento della diffusione del virus adottate (chiusura di moltissime attività commerciali, impedimento degli spostamenti delle persone, rallentamento dei trasporti, etc.), deroga espressamente all’art. 1218 c.c., obbligando l’autorità giudiziaria a considerare le (inevitabili) inadempienze contrattuali come non imputabili, e quindi tali da comportare l’esonero da responsabilità.
Anche se tale esonero da responsabilità non è automatico, ma deve essere valutato di volta in volta alla luce delle specificità del caso concreto (e quindi valutando la tipologia di prestazione, l’entità della difficoltà o del disagio del soggetto tenuto alla prestazione, la durata di tale difficoltà e disagio, etc.).
Dunque, è verosimile che molti dei ritardi o degli inadempimenti contrattuali dei franchisors rispetto agli affiliati in franchising (consegna di prodotti, all’espletamento di servizi di assistenza e formazione, etc.) e molti dei ritardi o degli inadempimenti contrattuali degli affiliati in franchising nei confronti del franchisor (pagamento delle royalties, acquisto di prodotti, etc.) e nei confronti dei clienti esterni (vendita di prodotti, all’effettuazione di servizi, etc.), per effetto delle misure restrittive vigenti non siano fonte di responsabilità contrattuale, finché tali misure resteranno in vigore.
E quindi, ad esempio, nulla potrà accadere sul piano giuridico se il franchisor non consegni agli affiliati la merce da questi acquistata, o se gli affiliati sospendano il pagamento delle royalties o del prezzo della merce; in questi casi – da analizzare, si ribadisce, attentamente caso per caso – la parte inadempiente non potrà subire effetti pregiudizievoli, fintantoché le misure restrittive del Governo rimarranno in essere. E dunque, ad esempio, la parte inadempiente non potrà subire la risoluzione del contratto, non dovrà essere costretta a pagare penali o interessi di mora, etc.
Questi ultimi sono menzionati espressamente dal Decreto “cura Italia”, il quale appunto prevede che, data l’eccezionalità delle misure adottate, i ritardati od omessi inadempimenti non potranno – sempre in seguito ad una valutazione caso per caso – dare luogo a “decadenze” o al pagamento di penali.
Dunque, come abbiamo osservato nel precedente articolo, data la drammatica situazione emergenziale in atto, gli affiliati a una rete in franchising il cui esercizio commerciale (negozio, punto vendita) sia stato chiuso per legge, essendo impossibilitati temporaneamente ad esercitare la propria attività e quindi trovandosi in una situazione di obiettiva difficoltà economica, possono legittimamente chiedere al franchisor una sospensione o dilazione dei pagamenti diretti a quest’ultimo (royalties, prezzi di acquisto della merce, etc.) finché dura la situazione di impossibilità (cioè di chiusura del PV), senza subire alcun pregiudizio giuridico da parte dei franchisors. Ciò soprattutto, e in particolare, quando lo stesso franchisor non sia a sua volta in grado di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali a causa della situazione di emergenza (consegna merce, servizi etc.).
Inoltre gli affiliati, qualora la situazione di impossibilità (cioè di chiusura del PV) si prolunghi per molto tempo, con conseguente deterioramento irreversibile della propria situazione economica, potranno esercitare il recesso dal contratto, e quindi chiudere il PV, senza alcuna responsabilità né obbligo di pagamento di penali, e indipendentemente dal fatto che tale facoltà sia prevista nel contratto di franchising. Ciò soprattutto qualora il franchisor non ottemperi alla richiesta di sospensione/dilazione dei pagamenti, o lo faccia in misura insufficiente, e/o quando non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali.
Occorrerà tuttavia analizzare attentamente tali possibilità, caso per caso, per non incorrere in conseguenze giuridiche negative; anche alla luce del dovere giuridico generale di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni, che ricade su tutti gli affiliati. Il che conferma la necessità di consultarsi ne farsi assistere da uno studio legale esperto e specializzato in franchising, che saprà condurre in modo celere ed efficace la trattativa con il franchisor.
Avv. Valerio Pandolfini
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