Gli affiliati, “contraenti deboli” da tutelare
1. Regolamentare per riequilibrare l’asimmetria informativa
La fase precedente la conclusione del contratto di franchising è particolarmente delicata, e per tale motivo ha costituito oggetto di attenta regolamentazione, sia in Italia che all’estero. Lo scopo di tale regolamentazione è essenzialmente riconducibile all’esigenza di riequilibrare le situazioni di “asimmetria informativa” , che sono tipiche dei rapporti di franchising.
Infatti, nonostante che i contratti di franchising sono conclusi da due soggetti che sono entrambi imprenditori, rientrando nell’ambito dei c.d. rapporti business-to-business, o B2B (il franchisee non è infatti considerato come un consumatore sotto il profilo giuridico), mentre il franchisor è solitamente un soggetto esperto nel settore e dotato di esperienza, il franchisee spesso non è in possesso delle opportune conoscenze circa l’attività oggetto del contratto, e talvolta è alla sua prima esperienza commerciale.
2.Contratti di franchising: dipendenza, ingerenza ed investimenti
Inoltre, i contratti di franchising sono spesso caratterizzati da una accentuata situazione di dipendenza dell’affiliato nei confronti dell’affiliante, in considerazione del forte potere di ingerenza del franchisor nella gestione dell’impresa del franchisee. Tale caratteristica avvicina i contratti di franchising alla fattispecie della para-subordinazione (art. 409 n. 3 c.p.c.), soprattutto qualora l’ingerenza del franchisor si estrinsechi in una serie di direttive particolarmente dettagliate.
Infine, una potenziale fonte di vulnerabilità del franchisee deriva dagli investimenti che effettua in vista dell’esercizio dell’attività commerciale, spesso connotati da un alto grado di specificità, tale da impedirne o renderne altamente difficile l’eventuale riconversione al termine del rapporto (c.d. sunk costs). Ciò pone il franchisee in una situazione di tendenziale dipendenza nei confronti del franchisor, favorendo possibili comportamenti opportunistici di quest’ultimo.
Non è dunque casuale che l’obbligo di rivelare informazioni (duty of disclosure) attinenti alla sfera di attività del franchisor, prima dell’instaurazione del vero e proprio rapporto contrattuale, costituisca l’aspetto più rilevante delle discipline finora emanate, nei vari ordinamenti, in tema di franchising, le quali si presentano, appunto, essenzialmente come disclosure laws, concedendo alle parti, per quanto concerne i rimanenti aspetti del rapporto, ampia libertà.
In questo senso, l’art. 4 dalla L. n. 129/2004 in tema di affiliazione commerciale prevede, in capo al franchisor, una nutrita serie di obblighi informativi precontrattuali, cioè di obblighi di informazione che precedono la sottoscrizione del contratto di franchising. Tale previsione è appunto finalizzata a far sì che il futuro franchisee disponga di tutti gli elementi utili e/o necessari per valutare il contenuto dell’operazione che si accinge a concludere, e, al contempo, disponga di un lasso temporale sufficiente a compiere tale valutazione.
Avv. Valerio Pandolfini
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